Il DL 7 aprile 2025, n. 45 (in GU del 7 aprile 2025, n. 81) recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026” è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2025, n. 79 (in GU 6 giugno 2025, n.129). L’art. 5 del citato decreto-legge ha introdotto due commi aggiuntivi all’art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che di seguito si riportano come pubblicati nella GU del 5 giugno 2025 a pagina 41 con il testo coordinato all’esito della conversione: “31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 (ovvero: 29.A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. 30.La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. 31.A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico) si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026. 31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026”. Il comma 31 ter, non presenta problema alcuno e stabilisce che siano le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e quindi non le scuole d’infanzia a dover adottare, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026. Quanto al comma 31 bis la norma non effettua un’esclusione specifica per le scuole d’infanzia perché è evidente che solo le scuole primarie e secondarie quelle tenute alla redazione di pagelle che invece non sono previste per le scuole d’infanzia che semmai sono tenute alla presentazione di un documento di valutazione finale e non certo di una pagella.