FAQ

FAQ

Il diritto canonico è il complesso delle norme giuridiche secondo le quali è organizzata e opera la Chiesa e dalle quali è regolata l’attività dei fedeli in relazione ai fini propri della Chiesa.

Il diritto dell’organizzazione ecclesiale è il complesso delle norme che regolano l’assetto organizzativo della Chiesa come società giuridicamente strutturata, determinando i soggetti, le funzioni e i rapporti mediante i quali si esercita la potestà ecclesiastica e si realizza l’ordine gerarchico della comunità ecclesiale.

Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme dell’ordinamento statale che, a vario titolo e con modalità unilaterali o pattizie, attribuiscono rilevanza giuridica al fattore religioso, disciplinando la libertà religiosa, lo status delle confessioni e i rapporti tra queste e lo Stato.

L’ente non profit un ente di diritto privato che, nell’ambito del cosiddetto terzo settore, svolge attività di interesse generale senza finalità lucrative soggettive, operando sotto il vincolo della non distribuzione degli utili e destinando le proprie risorse al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L’ente non lucrativo è un soggetto giuridico, generalmente di diritto privato, privo di scopo di lucro soggettivo, caratterizzato dal divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o avanzi di gestione ai partecipanti, e dalla destinazione degli stessi al perseguimento delle finalità istituzionali di interesse generale, di natura civica, solidaristica o di utilità sociale.

Sono enti non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

L’ente religioso è un ente giuridico riconducibile ad una confessione religiosa, dotato di autonomia organizzativa, costituito secondo le norme interne dell’ordinamento confessionale e caratterizzato dal fine costitutivo di religione o di culto, che può ottenere riconoscimento nell’ordinamento statale ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica civile.

Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili mediante provvedimento dello Stato. Gli enti che hanno ottenuto tale riconoscimento assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Le nozioni di ente non commerciale, ente non lucrativo, ente non profit ed ente religioso appartengono a livelli diversi dell’ordinamento giuridico e non sono sinonime.

L’ente non commerciale è una categoria fiscale, definita dall’art. 73 del TUIR, e si caratterizza per il fatto che non svolge in via esclusiva o principale attività commerciale. Il criterio distintivo è quindi oggettivo e attiene all’attività concretamente esercitata.

L’ente non lucrativo è una nozione di tipo civilistico, fondata sull’assenza di scopo di lucro soggettivo: esso può conseguire utili, ma non può distribuirli ai partecipanti, dovendo reinvestirli nei fini istituzionali.

L’ente non profit rappresenta una categoria ampia e descrittiva, utilizzata per designare gli enti che perseguono finalità di utilità sociale senza distribuire utili. Nel sistema italiano, esso coincide in larga parte con gli enti non lucrativi e con gli enti del Terzo settore.

Gli enti religiosi (o ecclesiastici civilmente riconosciuti) costituiscono una categoria speciale caratterizzata dal fine di religione o di culto e dal riconoscimento da parte dello Stato ai sensi della normativa concordataria. Essi possono essere, a seconda dei casi, sia non lucrativi sia non commerciali.

In conclusione, mentre la non lucratività riguarda il divieto di distribuzione degli utili, la non commercialità attiene alla natura dell’attività svolta; il non profit ha una funzione riassuntiva, mentre gli enti religiosi si distinguono per il loro fine specifico e per il regime giuridico speciale.

La co-programmazione è uno strumento previsto dal Codice del Terzo Settore che consente agli Enti del Terzo Settore (ETS), alle imprese sociali e alle Pubbliche Amministrazioni di analizzare congiuntamente i bisogni del territorio e definire priorità, obiettivi e linee strategiche di intervento. Attraverso la co-programmazione, Comuni, Regioni ed enti pubblici possono costruire politiche più efficaci e partecipate nei settori educativo, sociale e socio-sanitario.

La co-progettazione è il procedimento collaborativo attraverso il quale la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Terzo Settore definiscono e realizzano insieme servizi, attività e interventi di interesse generale. Consente di valorizzare le competenze degli enti non profit, favorisce l'innovazione sociale e permette di sviluppare progetti maggiormente aderenti ai bisogni delle comunità locali.

Gli appalti pubblici prevedono un rapporto committente-fornitore basato sul mercato. La co-programmazione e la co-progettazione, invece, sono strumenti di amministrazione condivisa che consentono alla Pubblica Amministrazione e agli ETS di collaborare come partner per perseguire finalità di interesse generale, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore.

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, le imprese sociali, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni e gli altri soggetti previsti dalla normativa vigente, purché operino nei settori di interesse generale individuati dal Codice del Terzo Settore.

Sì. La co-progettazione rappresenta uno strumento particolarmente efficace per sviluppare servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni, come asili nido, sezioni primavera, scuole dell'infanzia, servizi integrativi e progetti di sostegno alla genitorialità. Consente di valorizzare l'esperienza degli enti educativi presenti sul territorio e di costruire interventi coerenti con il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6.

Attraverso la co-progettazione, i Comuni possono coinvolgere associazioni, enti non lucrativi, enti ecclesiastici, fondazioni, cooperative sociali e imprese sociali nella realizzazione di centri giovanili, percorsi di orientamento, attività educative, iniziative sportive e culturali, interventi di inclusione sociale e progetti di cittadinanza attiva destinati ai giovani.

Sì. Gli oratori, le parrocchie, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli ETS di ispirazione religiosa possono partecipare ai percorsi di co-progettazione quando svolgono attività di interesse generale. Questo strumento consente di sviluppare progetti educativi, aggregativi e sociali rivolti a bambini, adolescenti e famiglie in collaborazione con le amministrazioni pubbliche.

Assolutamente sì. La normativa consente di attivare percorsi di co-progettazione per realizzare interventi di prevenzione delle dipendenze, contrasto alla dispersione scolastica, promozione del benessere psicologico, inclusione sociale, educazione digitale e sostegno ai giovani in situazioni di vulnerabilità.

I principali riferimenti sono il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in particolare gli articoli 55, 56 e 57, le Linee guida ministeriali adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021, nonché la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato in materia di amministrazione condivisa.

La delibera di indirizzo consente all'ente pubblico di definire obiettivi, finalità, motivazioni e interesse pubblico perseguito. Rappresenta uno strumento essenziale per garantire trasparenza, legittimità amministrativa e corretta impostazione del percorso collaborativo con gli Enti del Terzo Settore.

Il Piano Nazionale per l'Economia Sociale promuove la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, Terzo Settore e imprese sociali come leva strategica per lo sviluppo sostenibile, l'inclusione sociale e la crescita delle comunità. La co-programmazione e la co-progettazione rappresentano strumenti fondamentali per attuare concretamente gli obiettivi dell'economia sociale a livello locale e nazionale.

Sì. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono partecipare ai procedimenti di co-progettazione aperti a enti non lucrativi non necessariamente iscritti al registro unico degli enti di terzo settore o per le attività di interesse generale svolte attraverso un ramo ente terzo settore o ramo impresa sociale o mediante altri strumenti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Tra gli errori più comuni vi sono l'utilizzo improprio della co-progettazione in sostituzione degli appalti pubblici, la mancanza di una preventiva co-programmazione, l'assenza di adeguate motivazioni nelle delibere di indirizzo, la scarsa definizione degli obiettivi progettuali e il mancato coinvolgimento degli stakeholder territoriali.