Ordine dei pedagostici ed albo delle educatrici d’infanzia

La L. 55/2024 (recante: Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali) è stata modificata nel suo art. 10 (recante: Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome) prima dall’articolo 10, comma 8-quinquies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 e successivamente dall’articolo 6, comma 9, del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 148.

Attualmente la norma vigente recita, per la parte d’interesse della Federazione, come segue: “2.Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, indice l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell’elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione”.

L’intervento normativo ha poi precisato che, a norma dell’articolo 6, comma 9, del D.L. 117/2025 citato, “resta ferma, fino alla prima formazione dell’elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024”.

In sostanza viene dato più tempo e cioè sino al 31.3.2026 per la richiesta di iscrizione all’albo utilmente alla fase costitutiva degli ordini e inoltre viene precisata la possibilità di esercitare la professione anche in assenza della detta domanda di iscrizione e comunque sino alla formazione degli elenchi. Sarà fondamentale poi verificare le previsioni di prassi (decreti ministeriali e circolari) volti a chiarire i presupposti non solo della prestazione professionale dell’attività di educatrice ma anche quelli relativi ai futuri (non certo quelli in corso) contratti di lavoro dipendente.