La legge 135 del 2026 (Legge Bonetti) prevede la delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali ma si rivela di rilevantissima importanza ai fini della valorizzazione degli oratori e più in generale del ruolo degli enti religiosi nell’ambito della co-programmazione e della co-progettazione con la pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 55-57 del Codice del terzo Settore.
Il legislatore italiano si era già occupato degli oratori con la legge n.206/2003, stabilendo, all’art. 1 comma primo, come lo Stato riconoscesse e incentivasse la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale “mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia”. La norma di primo grado ha avuto poi declinazioni di rango regionale.
La normativa statale citata ha individuato nel dettaglio le attività oratoriali rilevanti ai fini della collettività civile, ovvero “la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate”.
La legge 206 ha, inoltre, stabilito un importante principio urbanistico ovvero la qualificazione delle strutture oratoriali come pertinenze degli edifici di culto qualificando le relative opere come di urbanizzazione secondaria al pari di asili nido, scuole dell’infanzia, scuole dell’obbligo, strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie e aree verdi di quartiere.
In questo impianto normativo la legge di bilancio per il 2025 (Legge del 30 dicembre 2024 n. 207) aveva stabilito al comma 213 quanto segue: “Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro per l’anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti”
Il comma è rilevantissimo perché consentiva per la prima volta, seppure limitatamente ai fini indicati, l’applicazione delle norme volte alla co-programmazione e alla co-progettazione con la pubblica amministrazione anche egli enti religiosi che sono enti non profit ma non sono necessariamente enti di terzo settore la cui qualifica presuppone l’iscrizione al registro unico nazionale. Il comma 214, poi, prevedeva che le iniziative di cui al comma 213 possano essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l’attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
La legge del 23 luglio 2026 n. 135 si inserisce, pertanto in modo più organico in questo quadro normativo individuando, fra altre agenzie educative, gli oratori e gli enti religiosi come principali attori nell’ambito delle proposte educative informali quindi esterne al sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione.
In particolare, la legge Bonetti definisce i principi generali per l’istituzione di attività educative e ricreative non formali sulla base dei quali il Governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, approverà i decreti legislativi delegati necessari volti ad incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative non formali che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, a favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che le riguardano, nonché a sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età.
Per quanto di interesse la norma di rilievo è quella contenuta alla lettera b) dell’art.2 ovvero la disciplina del principio volto a incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate nel quadro delle finalità che abbiamo descritto più sopra, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il principio, dunque, apre espressamente agli enti religiosi, nell’ambito dell’offerta informale, il sistema dell’avviso e della manifestazione d’interesse nel quadro dell’applicazione delle procedure di co-progettazione, superando il limite del requisito di accesso coincidente con l’iscrizione al RUNTS in quanto enti, formalmente, di terzo settore.
La legge 135, inoltre, finanzia la delega con un’autorizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 4 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2028. I decreti legislativi dovranno essere approvati entro 9 mesi e quindi entro aprile 2027.
Infine, la legge Bonetti, istituisce il tavolo il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale che verrà disciplinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e quindi entro il prossimo ottobre, dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
Il tavolo, nome moderno in luogo delle vecchie commissioni, avrà il compito di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l’applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.
Le attività oratoriali rimangono pertanto pura espressione dell’attività pastorale educativa della Chiesa cattolica ma trovano un ampio rilancio nel quadro dei rapporti con la pubblica amministrazione e quindi di beneficio dell’intera collettività civile anche sotto il profilo della sostenibilità dei progetti educativi.