Con l’ordinanza n. 12928/2025 pubblicata lo scorso 14/5/2025 (relativa a un giudizio per recupero dell’ICI 2010 e 2011 che vedeva coinvolta una scuola materna paritaria) i giudici hanno stabilito che nelle cause aventi ad oggetto il recupero dell’ICI sugli immobili di proprietà di enti non commerciali destinati ad attività didattica il giudice di merito deve sempre valutare se il beneficio dell’esenzione d’imposta superi, o meno, il massimale previsto dalla applicazione della regola cosiddetta «de minimis».
In altre parole i giudici di Cassazione, nel cassare con rinvio una sentenza resa dalla CGT II° dell’Emilia Romagna sfavorevole ad una delle scuole vostre affiliate, hanno esortato i giudici d’appello a tenere in considerazione, nel merito, lo «ius superveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato, e del loro recupero», da noi messa in evidenza nella nostra memoria difensiva avanti la Corte stessa.
Nella statuizione ha trovato spazio il richiamo alla decisione n. 2023/2103 del 3.3.2023 della Commissione Europea, resa a conclusione del procedimento di indagine formale avviato nei confronti dell’Italia nel 2010 (causa C-26/2010), riguardante l’esenzione ICI prevista dall’art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992, dichiarata incompatibile con il mercato interno, cui l’Italia ha dato esecuzione con il DL 131/2024.
Questa decisione della Commissione, da noi fatta valere nei giudizi in vostra difesa sin dall’indomani della sua adozione, è risultata la chiave di volta per l’accoglimento delle nostre tesi difensive.
Quali conseguenze possiamo aspettarci ora?
L’ordinanza di Cassazione, e il richiamo alla Decisione della Commissione Europea, si riveleranno determinanti ai fini della risoluzione definitiva delle controversie ancora pendenti o che potrebbero sorgere dall’entrata in vigore dell’art. 16 bis DL 131/2024, aventi ad oggetto l’esenzione ICI sugli immobili destinati ad una delle attività c.d. meritevoli contemplate dall’art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, religiose e di culto).
La Commissione Europea, infatti, nel marzo 2023 non solo ha espressamente affermato di concordare sul fatto che vi possano essere situazioni in cui il vantaggio individuale concesso mediante l’esenzione dall’ICI non si configuri come un aiuto di Stato, ma ha anche precisato che le conclusioni della propria decisione finale n. 2013/284/UE non escludono a priori che si possano trovare singole situazioni che non comportino una distorsione della concorrenza o che non abbiano un effetto sugli scambi.
Se così è (come è), la decisione ottenuta che rende del tutto illegittima la convinzione che spesso ci siamo trovati ad affrontare nei giudizi di questo ultimo decennio: quella per cui al pagamento di una retta corrisponderebbe, sempre e in via automatica, l’esercizio di una attività economica (con conseguente illegittimità dell’esenzione ICI invocata dalla Federazione).
Ma c’è di più.
Nel determinare l’oggetto e il perimetro accertativo del giudice di rinvio la Suprema Corte rende una precisazione di fondamentale importanza: l’esenzione prevista dall’art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento c.d. de minimis adottato a norma dell’articolo 2 Regolamento (UE) 2015/1588 o dell’articolo 2 Regolamento (CE) n. 994/98.
Quindi, per la Commissione, prima, e per la nostra Corte di Cassazione poi, si devono ritenere compatibili con il mercato interno le esenzioni ICI concesse alle attività aventi carattere economico (imprenditoriali) «fino alla concorrenza dell’intensità di aiuto massima applicabile in virtù dei cc.dd. regolamenti de minimis».
Il che significa che, fino alla concorrenza dell’ammontare di € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari l’esenzione ICI deve ritenersi compatibile con il mercato interno: e questo perché ai contenziosi ICI 2010 e 2011 deve ritenersi applicabile il limite quantitativo previsto dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006.
La conseguenza, sotto il profilo giuridico, è chiara: se anche all’esito del giudizio di merito emergesse il carattere economico dell’attività didattica svolta dalla scuola, in ogni caso, dato il carattere obbligatorio riconosciuto dall’art. 288 TFUE alle decisioni della Commissione, se l’ammontare dell’esenzione ICI non superasse – nell’arco di tre anni d’imposta – l’importo di € 200.000 il beneficio goduto si dovrà qualificare sempre come «compatibile con il mercato interno».