L’art. 6 – bis aggiunto in sede di conversione del DL 95/2025 nella L. 118/2025 (GU 184/2025), stabilisce l’interpretazione autentica del comma 355 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro – vita privata, sancendo che il predetto comma 355 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) , b) e c) , numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. Inoltre, la norma stabilisce che 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.