Il DL 7 agosto 2026 , n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”, al primo comma dell’art. 5 (Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica) ha previsto che:
1. All’articolo 1, comma 4-ter , primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno scolastico 2027/2028».
Pertanto, l’art. 4 ter della L. 62/2000 nella sua versione vigente stabilisce quanto segue: “In via straordinaria, fino all’anno scolastico 2027/2028, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l’avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 1242”.
Il rinvio all’art. 334 del D.Lgs. 297/1994 contenuto nell’art. 1, comma 4-bis, secondo periodo, della L. 62/2000 ha natura derogatoria e transitoria rispetto al nuovo sistema di abilitazione introdotto per la scuola secondaria. Esso consente alle scuole dell’infanzia paritarie di continuare ad applicare la disciplina speciale dei titoli di accesso propria di tale grado scolastico sino alla conclusione dei percorsi abilitanti espressamente previsti dal legislatore.
Aggiungasi, per completezza, che il Ministero Istruzione e merito, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nello scorso marzo ha precisato, in ordine alle scuole paritarie, che “preso atto della prospettata carenza di personale provvisto di idoneo titolo di studio, si ritiene non possa escludersi l’applicabilità della ricordata revisione di cui all’articolo 3, comma 6, lettera b), dell’ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, in analogia con quanto stabilito per le scuole statali, valutando, pertanto, la circostanza di far ricorso, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, ad incarichi conferiti a «studenti che, nell’anno accademico di aggiornamento delle graduatorie, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza; (…)».
Inoltre, per quanto concerne il personale docente ed educativo degli enti locali, il DL 14/2026 ha introdotto invece questa previsione: “3. Al fine di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia, all’articolo 15-bis , comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «fino all’anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024». b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028»”. Pertanto, il testo vigente come modificato a beneficio degli enti locali, è il seguente: “1. Al fine di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all’anno scolastico 2027/2028, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024, per l’immissione in servizio a tempo determinato nonché per l’immissione in servizio a tempo indeterminato nell’Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell’attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo,fino al 31 dicembre 2028, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, incrementata del 40 per cento”.
Questo secondo intervento normativo riguarda solo gli enti locali e si pone in maniera speculare rispetto a quello previsto per le scuole paritarie, ma sono entrambi finalizzati ad attutire gli effetti della drammatica carenza di insegnanti ed educatrici.
Non va dimenticato, circa il tema derogatorio in questione, che il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’art. 2 ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie), nella sua versione vigente, prevede che: “Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali”.
Non si può ignorare che l’origine della criticità risiede anche nella mancata attivazione, ovvero nell’insufficiente capacità ricettiva, dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione previsti dal legislatore. La stessa disposizione dell’art. 1, comma 4-ter, della L. 62/2000, nel subordinare la deroga ai casi in cui l’iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per carenza dell’offerta formativa, costituisce un implicito riconoscimento dell’inadeguatezza degli strumenti ordinari di formazione del personale docente rispetto al fabbisogno reale espresso dal sistema scolastico.
Nel settore dell’infanzia il fenomeno risulta particolarmente evidente. Da un lato, l’abilitazione continua ad essere collegata al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; dall’altro, il numero dei laureati e dei soggetti effettivamente disponibili all’insegnamento non appare sufficiente a soddisfare la domanda proveniente sia dal sistema statale sia da quello paritario. A ciò si aggiunge la difficoltà di molti gestori nel reperire personale già abilitato, soprattutto nei territori caratterizzati da elevata competizione tra scuole statali, comunali e paritarie.
Per il sistema delle scuole dell’infanzia paritarie, che rappresenta una componente essenziale del sistema nazionale di istruzione, la sfida non è più soltanto quella di fronteggiare l’emergenza, ma di assicurare condizioni stabili e sostenibili di reperimento del personale docente, senza le quali il principio di pluralismo educativo rischia di subire un progressivo indebolimento. La reiterata necessità di prorogare regimi derogatori, oggi estesi fino all’anno scolastico 2027/2028, non può infatti essere letta soltanto come una misura contingente di sostegno alle istituzioni scolastiche, ma costituisce altresì il riconoscimento normativo di una persistente criticità strutturale nel sistema di formazione e abilitazione del personale docente.
Sotto questo profilo, il decreto-legge n. 144 del 2026 assume una portata che va oltre la mera proroga di una disciplina eccezionale. Il legislatore prende atto, ancora una volta, che l’attuale offerta formativa universitaria e i percorsi di accesso alla professione non risultano in grado di soddisfare il fabbisogno reale di insegnanti espresso dal sistema educativo, tanto statale quanto paritario. La stessa previsione dell’art. 1, comma 4-ter, della legge n. 62 del 2000, che collega la deroga ai casi di mancato accesso ai percorsi abilitanti per insufficienza dell’offerta formativa, rappresenta un significativo indice della consapevolezza istituzionale del problema.
Ne consegue che la questione non può più essere affrontata esclusivamente mediante successive proroghe e strumenti emergenziali. Pur apprezzandosi l’intervento normativo quale misura necessaria a garantire la continuità dei servizi educativi e a preservare il funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie, appare ormai indispensabile l’avvio di una riflessione organica sui meccanismi di formazione iniziale, abilitazione e reclutamento del personale docente, affinché il sistema possa disporre, in via ordinaria e non derogatoria, delle professionalità necessarie al proprio funzionamento.
La vicenda conferma, infine, come la carenza di personale docente qualificato non costituisca una criticità imputabile ai gestori delle scuole paritarie, bensì una problematica sistemica, riconosciuta dallo stesso legislatore e comune all’intero comparto educativo nazionale.