Certificazione degli enti del terzo settore delle competenze del volontariato

Lo scorso 25 ottobre 2025 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto la definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. Si tratta di una disciplina di significativa importanza nell’avvio del processo di rafforzamento per qualità e quantità del volontariato in Italia con particolare riferimento ai volontari che prestano il loro servizio negli enti del terzo settore. Il volontariato costituisce un contesto di apprendimento non formale di competenze sociali, civiche e trasversali da valorizzare anche nel campo formativo e lavorativo. Per volontari si intendono le persone di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che svolgono la loro attività in modo non occasionale per il tramite degli enti del Terzo settore nonché i soggetti coinvolti in percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa vigente, ai progetti utili alla collettività. Il decreto al fine di promuovere il volontariato, in particolare tra i giovani, quale esperienza che contribuisce alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale della persona, definisce i criteri per l’individuazione delle competenze esercitate nello svolgimento delle attività o percorsi di volontariato a supporto del loro riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo. Peraltro, il Decreto attua alcun importanti previsioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2024 che disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Aggiungasi, sotto il profilo delle fonti, che il 4.7.2024 il Ministero per l’Università aveva emanato un proprio decreto proprio al fine di consentire che le università disciplinassero nel proprio regolamento didattico le modalità per il riconoscimento delle attività di volontariato dei propri studenti secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto. Il decreto dello scorso ottobre è dedicato agli enti del terzo settore, i quali erogano, secondo il proprio ordinamento, il servizio di individuazione finalizzato al riconoscimento delle competenze esercitate dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell’apprendimento non formale, prendendo in considerazione le competenze esercitate dal volontario nello svolgimento di attività di volontariato, per un minimo di sessanta ore nell’arco di dodici mesi, salvo diversa previsione. Gli enti del Terzo settore erogano, secondo il proprio ordinamento, il servizio di individuazione finalizzato al riconoscimento delle competenze esercitate dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell’apprendimento non formale. Le competenze esercitate nel volontariato presentano importanti caratteristiche di portabilità in ambito scolastico e lavorativo e di pubblica concorsualità. Infatti, ai fini della portabilità delle competenze nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le stesse, individuate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, sono valutate su richiesta della persona e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. 2. Le competenze individuate possono costituire, altresì, attestazioni utili nell’ambito dei pubblici concorsi per l’impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’ente di terzo settore sarà tenuto a mettere in trasparenza le competenze esercitate. A tal fine, i percorsi di volontariato devono riportare gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività, riferiti agli standard di qualificazione di cui all’art. 3 del decreto ministeriale del citato decreto ministeriale del 9 luglio 2024, aventi funzione di identificazione e di comparabilità delle competenze. Il processo di individuazione delle competenze esercitate nell’ambito delle attività di volontariato deve rispettare i seguenti criteri minimi: a) l’assicurazione di interventi di prima informazione, individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunità e conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio di individuazione; b) la sottoscrizione, all’avvio del percorso, da parte del soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto personalizzato, contenente, la durata, in ore e giorni, o mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività da realizzare, oggetto di individuazione; c) l’affiancamento o l’accompagnamento del volontario, da parte di una figura dedicata al tutoraggio, individuata dal soggetto attuatore, per tutta la durata del percorso o progetto, finalizzato alle azioni di supporto all’inserimento e allo svolgimento delle attività previste e alla raccolta delle evidenze e all’ assessment esperienziale delle attività svolte; d) il rilascio di un documento di trasparenza di valore con i risultati di apprendimento nonché la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso effettivamente realizzato, che, ai fini del rilascio dell’attestazione, non può essere inferiore al 75% della durata iniziale prevista in sede di progetto personalizzato e, comunque, non inferiore ad una durata minima di sessanta ore nell’arco di dodici mesi; e) il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni.