L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, lo scorso 11 febbraio 2026, ha approvato le “Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l’accesso in classe di professionisti sanitari”, pubblicate il 17 febbraio 2026, facendo seguito alla Raccomandazione n. 1/2025. Le raccomandazioni consentiranno di migliorare l’approccio al tema anche da parte delle istituzioni scolastiche paritarie, ma devono essere affrontate in chiave critica perché presentano il limite di essere pensate per i cicli primari e/o secondari ed invece devono trovare applicazione adeguata per il sistema 0-6. Inoltre, affrontano la tematica con specifico riferimento al professionista che si occupa del minore in relazione al PEI mentre le nostre scuole affrontano casi di accessi anche diversi da questo, con professionisti (anche non appartenenti al sistema nazionale sanitario) che intervengono in osservazione del singolo e/o del gruppo anche indipendentemente dal caso della disabilità.
Il Garante, muovendo da un caso nel quale la continuità terapeutica di un alunno con disabilità grave era stata impedita dalla mancata acquisizione del consenso di tutti i genitori della classe, ritiene tale prassi incompatibile con la tutela effettiva del diritto allo studio e del diritto alla salute della persona con disabilità. Il PEI deve infatti coordinarsi con il piano terapeutico, così da assicurare un percorso unitario e adeguato alle esigenze dell’alunno.
Le due raccomandazioni precisano che, quando l’accesso riguarda professionisti sanitari incaricati dalla ASL, da strutture accreditate o autorizzate SSN/SSR, ovvero professionisti iscritti ai rispettivi albi e coinvolti nel progetto terapeutico, riabilitativo, assistenziale o di vita, è sufficiente l’autorizzazione del Dirigente scolastico. L’accesso deve essere previamente comunicato ai docenti e ai genitori degli altri alunni; lo specialista deve dichiarare il rispetto della normativa sulla riservatezza, impegnarsi a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e permanere in classe in presenza del docente. Non è invece richiesto il consenso degli altri genitori, poiché il loro eventuale dissenso non può limitare, ritardare o impedire l’attuazione del progetto personalizzato dell’alunno con disabilità.
Il Garante esclude inoltre che tale presenza, alle condizioni indicate, determini di per sé una violazione della riservatezza degli altri studenti. Considera altresì ingiustificata, per il professionista inserito organicamente nel SSN o in una struttura accreditata e autorizzata, l’ulteriore richiesta scolastica di dichiarazioni sostitutive relative al casellario giudiziale e ai carichi pendenti, trattandosi di requisiti che devono essere già verificati dall’ente di appartenenza.
Questi principi costituiscono il quadro di riferimento per distinguere le diverse ipotesi di accesso del professionista alla scuola: l’accesso funzionale all’attuazione del progetto individualizzato dell’alunno con disabilità, l’osservazione richiesta dalla famiglia sul singolo minore e l’osservazione avente finalità più ampie sulla sezione o sul gruppo.
Vediamole nel dettaglio.
- L’ipotesi del minore con disabilità ex art. 3.3 della L. 104/1992 per il quale deve essere data attuazione al PEI richiede l’autorizzazione all’accesso da parte della coordinatrice ma non necessita dell’autorizzazione di tutti i genitori dei minori che compongono la sezione. Quanto al professionista sarà autorizzato all’entrata dalla coordinatrice e, se appartiene al sistema sanitario nazionale, si considerano già evase le prescrizioni in materia di casellario giudiziale e tutela della riservatezza dei dati sensibili. Qualora sia previsto l’intervento di altro professionista che non appartenente al SSN esso deve dare le garanzie alla riservatezza e all’iscrizione all’albo mediante la lettera di incarico professionale. E’ bene indicare l’eventualità nel PTOF e nel regolamento.
- L’ipotesi di un’osservazione a finalità scientifica sulla sezione e/o sul gruppo necessita dell’autorizzazione di tutti i genitori dei minori interessati. Quanto al professionista egli concorderà la data di accesso con la coordinatrice al solo fine di individuare il momento migliore dell’osservazione e, se appartiene al sistema sanitario nazionale, si considerano già evase le prescrizioni in materia di casellario giudiziale e non devono essere richieste. E’ opportuno indicare l’ipotesi nel PTOF e nel regolamento.
- Nel caso di un professionista che viene richiesto da entrambi i genitori di effettuare l’osservazione sul minore di cui hanno la responsabilità genitoriale (esempio del neuropsichiatra infantile che si reca a scuola per osservazione di bambino in corso di valutazione) è necessaria l’autorizzazione della coordinatrice ma non si richiede autorizzazione agli altri genitori della sezione. Il professionista nella lettera di incarico darà le necessarie assicurazioni in materia di riservatezza e di appartenenza all’albo professionale. È bene indicare nel PTOF e nel regolamento l’eventualità descritta.