Piano economia sociale

Il piano nazionale per l’economia sociale rappresenta un’occasione di alto standard politico per collocare le organizzazioni correlate all’annuncio pastorale della Chiesa in campo educativo e sanitario nel loro giusto ambito di sostenibilità. La FISM ETS ha dato il proprio contributo alla consultazione pubblica indetta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa all’adozione in attuazione della raccomandazione del C/2023/1344 del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale cioè dell’economia che promuove il bene delle persone prima di ogni altro beneficio. La raccomandazione, infatti, grazie al determinante contributo italiano, ha promosso il tracciamento di un quadro comune dell’economia del terzo settore (cioè oltre a Stato e Mercato) in paesi con tradizioni e complessità differenti per individuare principi e linee comuni di intervento. Da un punto di vista quantitativo, a livello unionale, l’ecosistema dell’economia sociale comprende (fra cooperative, mutue, associazioni, enti di beneficenza, fondazioni e imprese sociali) più di 4,3 milioni di entità, che impiegano almeno 11,5 milioni di persone, pari al 6,3% della popolazione occupata dell’UE; di queste, almeno 3,3 milioni di persone sono impiegate nel settore della sanità e dell’assistenza sociale; altre 702.000 nell’istruzione e 662.000 nelle arti, nella cultura e nell’intrattenimento. In Italia i dati Istat relativi al 2022 rivelano che l’economia sociale comprendeva 398.612 organizzazioni, con 1,53 milioni di addetti, di cui 1,51 milioni dipendenti. A questi numeri si aggiungono, per il 2021, oltre 4,6 milioni di volontari, come emerso dall’ultima rilevazione campionaria del censimento delle istituzioni non profit. Nel complesso, l’economia sociale rappresenta l’8% delle organizzazioni dell’economia privata. Il piano dell’economia sociale, pertanto, è uno strumento di particolare interesse atteso che, come si legge nelle premesse, “in Italia gli organismi dell’economia sociale compongono un ecosistema multiforme che presenta tratti peculiari e caratterizzanti. Grazie all’introduzione di istituti giuridici avanzati e innovativi a livello europeo l’Italia ha valorizzato nel corso del tempo l’intero ecosistema rappresentato dai modelli dell’economia sociale riconoscendone un ruolo centrale nello svolgimento delle attività di interesse generale e collettivo”. Il piano (decennale ovvero 2021-2031) muove dall’assunto che gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi, gli enti sportivi dilettantistici e tutti gli altri soggetti dell’economia sociale sono presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale e svolgono una funzione insostituibile per la coesione e lo sviluppo sociale. In sostanza la visione unionale sui soggetti dell’economia sociale presenta queste profilature concettuali: entità di diritto privato che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, e che include forme organizzative come le cooperative, le mutue, le associazioni (compresi gli enti di beneficenza), le fondazioni e le imprese sociali, nonché altre forme giuridiche, che operano in conformità con i seguenti principi e caratteristiche fondamentali: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto; il reinvestimento della totalità o della maggior parte dei profitti e degli avanzi di gestione per perseguire i propri scopi sociali o ambientali e per svolgere attività nell’interesse dei propri membri/utenti (“interesse collettivo”) o della società in generale (“interesse generale”); una governance democratica o partecipativa.

In questo più ampio contesto il piano definisce i soggetti “italiani” dell’economia sociale che sono sostanzialmente quelli che possono iscriversi al Registro Unico del Enti di Terzo Settore (RUNTS) ovvero organizzazioni accomunate dal fatto di operare senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via esclusiva o prevalente la propria attività nell’ambito di definiti settori di interesse generale; ossia: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali e le cooperative sociali di tipo A e di tipo B, che assumono di diritto la qualifica di impresa sociale, sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 che è stata un modello per la legislazione di altri Paesi dell’Unione europea ed a livello internazionale. Ma non basta. Rientrano altresì nel perimetro dell’economia sociale gli enti religiosi civilmente riconosciuti cattolici (legge 20 maggio 1985, n. 222) e acattolici (legge 24 giugno 1929, n. 1159). Concorrono significativamente al perseguimento dei fini di questo vasto ecosistema le fondazioni bancarie (decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). Il piano riconosce e valorizza il fatto che si tratta di realtà che consentono di raggiungere livelli più elevati di coesione sociale in virtù del loro forte legame territoriale e del loro impegno nel finanziare progetti di utilità sociale. Il piano, sotto il profilo della fiscalità, valorizza la recente Comfort letter dalla DG Competition della Commissione UE, che ha escluso la natura di aiuti di Stato relativamente alle principali previsioni fiscali del Codice del Terzo settore e del d.lgs. n. 112/2017, si esprime un principio cardine per la fiscalità dell’economia sociale (e non solo del Terzo settore): vale a dire l’assenza del presupposto impositivo del “possesso dei redditi” quale ratio fondamentale dell’esclusione da imposizione degli utili e degli avanzi di gestione di enti, come appunto i soggetti dell’economia sociale, obbligati per legge alla destinazione degli utili al proprio patrimonio indivisibile e al reinvestimento dei profitti nell’attività istituzionale, tenuto conto che il concetto di non lucratività non coincide con quello di gratuità.

Il piano mette in risalto l’amministrazione condivisa (la procedimentalizzazione della sussidiarietà) prevista dal Codice del terzo settore e riconosciuta dal Codice dei contratti pubblici e che ha formato oggetto di specifiche linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DM 272/2021). Essa è intesa come co-creazione di valore pubblico a livello strategico-decisionale e non solo meramente esecutivo e permette, da un lato, ai soggetti dell’economia sociale di sentirsi parte di un insieme comune e, dall’altro, di meglio individuare le primarie finalità sociali da perseguire, in linea con i principi di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà sociale. Il contributo della FISM si è concentrato sul tema dei Servizi di interesse economico generale (SIEG) e sulla necessaria revisione del regime di aiuti compatibili  che risulta oramai questione decisiva. La detta revisione, deve infatti tenere in debita considerazione il fatto che le scuole paritarie d’infanzia ed i servizi educativi loro integrati non operano nel mercato concorrenziale e svolgono un’attività (non) economica che non prevede come scopo la remunerazione del fattore produttivo, focalizzandosi su un agire economico che mette al centro persone, relazioni e luoghi, che operano per tendere al bene comune rispondendo a finalità perfettamente coincidenti con l’interesse generale come regolato dal Codice del Terzo Settore.  Viene in rilievo, in questo senso, la Comunicazione 2012/C 8/02 della Commissione europea che fornisce orientamenti volti a stabilire quando l’attività abbia valenza economica e quando invece sia non economica, basandosi sulla giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei e fornendo elementi specifici ai punti n.26 e n.27 in materia di istruzione.  Secondo la giurisprudenza europea, poi, il carattere non economico dell’istruzione pubblica non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d’iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d’istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d’istruzione quali la formazione professionale, la scuola elementare, le scuole infanzia e gli asili nido privati e pubblici, l’attività d’insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l’offerta di istruzione universitaria. Tale attività non economica è da considerarsi funzione pubblica anche se esercitata da enti privati ma non profit e autorizzati ed accreditati secondo le regole della legge n.62/2000.