La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, nella seduta del 29 luglio 2025, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (AC 2526). Il provvedimento, esaminato in prima battuta dal Senato della Repubblica, che lo ha approvato con modificazioni nella seduta del 23 luglio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale assumendo la forma giuridica delle Legge n. 109/2025.
La norma, per quanto qui d’interesse che viene emendata e cioè l’art. 14 al secondo capoverso del terzo comma del DLvo 65/2014 (come già modificato dalla L. 106/2024) prevede attualmente quanto segue: “Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019”. Gli emendamenti approvati riconoscono validità non solo ai titoli conseguiti entro l’aa 2018/2019 ma anche alle immatricolazioni avvenute per il detto anno accademico. Inoltre, gli emendamenti estendono validità ai titoli conseguiti entro e non oltre l’a.a. 2021/2022 rispetto alla previsione attuale che la limita all’a.a. 2018/2019.
Inoltre, l’art. 2 ter ha stabilito che al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: “per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025” sono aggiunte le seguenti: “e a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026”.
Pertanto, la norma nella sua versione coordinata oggi prevede che “Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025 e a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026”.
I commi 1 e 2 stabilivano che: “1. Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. 2. Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie: a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza; c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori; f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate; g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.