Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie.

È stato pubblicato nel n.81 della Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2025 il DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45 intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”. All’art. si prevede quanto segue: “Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie). All’articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024 e 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027”.

Pertanto, all’esito delle modifiche del decreto legge citato, il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 giugno 2020, n. 41, (cd DECRETO SCUOLA), ad oggi, l’art-  2 ter – (Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie) prevede quanto segue: “Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali”.

La norma è stata modificata plurime volte. In particolare  dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2020, n. 41, in sede di conversione , modificato dall’articolo 58, comma 2, lettera c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 , dall’articolo 10-ter, comma 1, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e successivamente sostituito dall’articolo 5, comma 3-quater del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. Successivamente la norma è stata modificata dall’articolo 5, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14, successivamente dall’articolo 10, comma 2-quinquies, del D.L. 29 settembre 2023, n.132, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n.170.

Da ultimo la previsione normativa è stata modificata appunto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, che deve essere convertito in legge.