Il DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 (in Gazz. Uff. 14 maggio 2024, n. 111) recante: “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” ha introdotto nel nostro ordinamento una sostanziale riforma della materia della disabilità.
Il decreto legislativo attua l’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ed è volto ad assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Un primo aspetto afferisce al lessico. L’art. 4 stabilisce che:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».
Il decreto legislativo punta a riformare il procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità secondo una valutazione multidimensionale del progetto di vita individua. Da segnalare poi le previsioni in materia di principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti (art.35) e, (all’art. 37), le procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Inoltre, di particolare rilievo, è l’introduzione del principio dell’accomodamento ragionevole ovvero le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Le disposizioni si applicheranno sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal
1° gennaio 2025 le Province coinvolte nella fase sperimentale sono: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. La legge 21 febbraio 2025, n. 15 (in Gazz. Uff. 24 febbraio 2025, n. 45), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, all’art. 19-quater (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità), ha stabilito che: “A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:
a) Alessandria; b) Lecce; c) Genova; d) Isernia; e) Macerata; f) Matera; g) Palermo; h) Teramo; i) Vicenza; l) Provincia autonoma di Trento; m) Aosta.