Ordine dei pedagogisti, albo degli educatori.

L’art. 10, comma 8-quinquies della legge 21 febbraio 2025, n. 15 (in Gazz. Uff. 24  febbraio 2025, n. 45), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (si tratta della conversione in legge del cd. Milleproroghe), ha modificato il comma 2 dell’art. 10 della L. 55/2024  ovvero le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. La modifica normativa prevede che le parole “che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni” siano sostituite dalle seguenti: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025”.

Attualmente, pertanto, l’art. 10, che si occupa della fase di prima attuazione della formazione degli albi e dell’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome,  recita nel seguente modo:

  1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell’elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

In sostanza la modifica incide solo sulla fase di prima formazione degli albi riaprendo sino al 31.3.2025 il termine di iscrizione per coloro che intendano farne parte fin dal primo momento della costituzione, fase in cui si procederà alla elezione del presidente ed alla costituzione degli organi che porteranno alle prime decisioni in materia, per esempio di quote di iscrizione e di costituzione delle commissioni di disciplina o in materia formativa.

Inoltre, sempre l’art. 10 del  Milleproroghe, ha introdotto nell’ordinamento (ma senza la previsione della modifica di una norma della L. 55/2024) la previsione di cui al comma 8-sexies, stabilendo che “Fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55”.

L’art. 6 (che regola l’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative), al comma 2 citato, stabilisce che: “L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative”.

La formulazione della norma non ha il pregio della chiarezza; tuttavia, il fatto che non modifichi una norma della L. 55/2024 consente di ritenere, in termini di interpretazione sistemica, che essa si riferisca solo alla modifica introdotta nel comma precedente e che quindi tenda a salvaguardare tutti coloro che hanno fatto domanda entro il 31.3.2025 in assenza quindi del Decreto Ministeriale che stabilirà nel dettaglio la disciplina ed il funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

Pertanto, non si tratta di una previsione che limita in generale l’iscrizione all’Ordine al 31.3.2025 che, invece, potrà essere fatta in ogni momento. Non si tratta nemmeno di una limitazione dell’esercizio professionale di tutti coloro che stanno prestando la loro opera professionale o di lavoro dipendente in ragione dei titoli per i quali sono stati assunti.

Rimane il fatto, molto rilevante, che le previsioni dei requisiti di iscrizione stabilite per la prima fase di attuazione sono più ampi rispetto a quelli che rimarranno in vigore per la fase ordinaria.

Infatti, se esaminiamo l’art. 11 delle disposizioni transitorie della Legge 55/24, al comma 1, esso prevede “ferme restando le condizioni di cui alle lettere a, b, e d) del comma 1 dell’art. 7” omettendo, dunque, la condizione della lett. c) ovvero l’avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione: è evidente come solo la fase di prima attuazione preveda ulteriori e più ampie condizioni di accesso all’albo.

Se ne deduce pertanto la differenza tra l’iscrizione all’ordine nella prima attuazione che termina al 31.3.2025 rispetto all’iscrizione successiva ed ordinaria, raccomandandone l’attenta valutazione.