14 febbraio 2026, Avv. Stefano Giordano, PhD diritto canonico, Docente invitato presso Università Salesiana di Venezia.

Avvenire sta ospitando un dibattito veramente interessante che ha preso avvio dalla rilettura della dottrina sociale proposta da Luigino Bruni e dalle acute osservazioni di Marco Roncalli che ha, tra l’altro, evidenziato le promettenti intuizioni della Rerum Novarum anche in relazione a quella che poi si sarebbe chiamata l’economia del Terzo Settore ovvero l’economia civile. È un fatto che a partire da quella enciclica l’azione politica, civile, economica e sociale dei cattolici in Italia si è rafforzata

e resa consapevole. E, come ben sappiamo, la realtà è più importante dell’idea. In questo la Chiesa non ha per nulla esaurito il suo ruolo di sale nel mondo e di spinta per tutti i cattolici, anche per quelli impegnati nel sociale, nel prepolitico e nella politica. Francesco (EG, 241) lo ha scritto con chiarezza: “Nel dialogo con lo Stato e con la società, la Chiesa non dispone di soluzioni per tutte le questioni particolari. Tuttavia, insieme con le diverse forze sociali, accompagna le proposte che meglio possono rispondere alla dignità della persona umana e al bene comune. Nel farlo, propone sempre con chiarezza i valori fondamentali dell’esistenza umana, per trasmettere convinzioni che poi possano tradursi in azioni politiche”.

La nascita del diritto del Terzo settore ci pone di fronte ad un cambio di paradigma economico in cui finalmente la sussidiarietà ha trovato una sua via addirittura di procedimentalizzazione amministrativa. Il perseguimento di attività di interesse generale ora ha un forte riconoscimento giuridico di rilievo costituzionale da parte dello Stato e questo rimetterà al centro della vita della Repubblica i corpi intermedi. L’azione della Chiesa e dei cattolici in campo sanitario, educativo, sportivo e sociale in senso ampio deve ritrovare respiro, organizzazione ed azione, senza tuttavia correre il rischio di essere assorbita in una visione di mera agenzia, di una sorta di supermercato dei servizi religiosi piuttosto che delle attività diverse che essa riesce a mettere in campo per minori, giovani, adulti ed anziani in ogni ambito della vita di ogni giorno. Tuttavia, in questa nuova ed innovativa perimetrazione costituzionale, gli attori sociali e quindi anche tutti quelli che sono emanazione del mondo cattolico, possono operare con le loro libertà sociali, ovvero l’esercizio delle libertà costituzionali a fini di utilità collettiva e di solidarietà sociale. La Rerum Novarum (RN 27) seppure in via embrionale evidenziava, con i termini della cultura di allora, proprio questo: “Perciò tra i molti e gravi doveri dei governanti solleciti del bene pubblico, primeggia quello di provvedere ugualmente ad ogni ordine di cittadini, osservando con inviolabile imparzialità la giustizia cosiddetta distributiva”. Il Codice del Terzo Settore è una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118. In sostanza si sdogana il nuovo approccio anche in termini di cultura giuridica all’idea che l’interesse collettivo sia monopolio della pubblica amministrazione e che l’azione di promozione dell’interesse collettivo, volta al bene comune diremmo noi cattolici, deve essere non lucrativa ma per essere dono effettivo e possibile deve essere sostenibile: restituire alla società gratuitamente ciò che il corpo intermedio ha potuto realizzare anche per il tramite di forme di impresa o di attività economica seppure in un quadro non concorrenziale perché completamente disinteressato alla remunerazione del fattore produttivo.

L’amministrazione condivisa disciplinata dal Codice del Terzo Settore avviene (art. 55) «attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi legge 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona». Se dunque lo Stato riconosce che l’attività posta in essere da corpi intermedi disinteressati dal lucro ma attenti alla sostenibilità corrisponde all’interesse generale allora si apre una strada ampia in un quadro costituzionale ma anche valoriale che muove dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (CC 228/2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (CC 75/1992) per la Repubblica, quindi per il bene comune. È un fatto che le relazioni di solidarietà  e quindi di sussidiarietà sono state alla base di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione e principalmente a quella cattolica, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Tanto ai tempi delle Rerum Novarum quanto ai giorni nostri e a quelli che verranno.